Ordinanza — n. 20125/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL GROSSO PAMELA nato a TORINO il 03/10/1984 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; ('Y OSSERVA Ritenuto che le censure del ricorso sono del tutto genericamente proposte in relazione all'esame delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen. , in ogni caso non considerando in alcun modo le ragioni della affermazione di responsabilità espresse dalla sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato° inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.2.2023
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20125/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. , in ogni caso non considerando in alcun modo le ragioni della affermazione di responsabilità espresse dalla sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato° inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.2.2023
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL GROSSO PAMELA nato a TORINO il 03/10/1984 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; ('Y OSSERVA Ritenuto che le censure del ricorso sono del tutto genericamente proposte in relazione all'esame delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen. , in ogni caso non considerando in alcun modo le ragioni della affermazione di responsabilità espresse dalla sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato° inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.2.2023