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Ordinanza — n. 20124/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20124/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20124/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO GIUSEPPE nato a TORINO il 01/04/1972 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure del ricorso sono del tutto genericamente proposte in relazione all'esame delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen. , in ogni caso non considerando in alcun modo le ragioni della affermazione di responsabilità espresse dalla sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.2.2023

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20124/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. , in ogni caso non considerando in alcun modo le ragioni della affermazione di responsabilità espresse dalla sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.2.2023

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione punibilità controllo della commisurazione della pena revoca della sospensione condizionale risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO GIUSEPPE nato a TORINO il 01/04/1972 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure del ricorso sono del tutto genericamente proposte in relazione all'esame delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen. , in ogni caso non considerando in alcun modo le ragioni della affermazione di responsabilità espresse dalla sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.2.2023