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Ordinanza — n. 20123/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic criticisms lack specific legal grounds regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20123/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Larobina inadmissible due to generic criticisms lacking specific legal grounds. The appellant challenged the lower court's decision on general mitigating circumstances and sentencing calculation without addressing the territorial court's logical reasoning. The court rejected the appeal because the arguments failed to provide concrete legal objections to the established facts and judicial logic.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only generic criticisms of the lower court's reasoning on sentencing without specific legal grounds or factual objections.

Parole chiave

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generic criticisms sentencing calculation mitigating circumstances inadmissible appeal Corte di Cassazione attenuazione della pena controllo della commisurazione della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAROBINA ANTONIO nato a TORINO il 05/07/1982 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche rispetto a quanto la Corte territoriale ha ritenuto in maniera logica, coerente e puntuale circa la non prevalenza delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena ( v. pg. 4 e sg.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/2/2023