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Ordinanza — n. 20120/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20120/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20120/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORNATORE CHRISTIAN nato a TORINO il 18/01/1994 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo sono del tutto genericamente proposte rispetto alla risposta fornita dalla Corte in relazione alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. giustificata dalla valutazione complessiva dei fatti concretizzatisi in una sistematica e pervicace reiterazione di violazioni (plurime violazioni in un lasso temporale circoscritto).

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20120/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. giustificata dalla valutazione complessiva dei fatti concretizzatisi in una sistematica e pervicace reiterazione di violazioni (plurime violazioni in un lasso temporale circoscritto).

Parole chiave

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aggravamento della pena maggiorazione dissuasiva riesame dell'entità pena proporzionalità della pena pena pecuniaria sospesa sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORNATORE CHRISTIAN nato a TORINO il 18/01/1994 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo sono del tutto genericamente proposte rispetto alla risposta fornita dalla Corte in relazione alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. giustificata dalla valutazione complessiva dei fatti concretizzatisi in una sistematica e pervicace reiterazione di violazioni (plurime violazioni in un lasso temporale circoscritto).

Ritenuto che lk censura del secondi° motivo sull'aumento per la continuazione costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito (v. pg. 6 della sentenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24.2.2023