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Ordinanza — n. 20119/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20119/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20119/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANZI ANTONELLA nato a FOGGIA il 14/01/1968 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; ( OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dal ricorrente in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/2/2023

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20119/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/2/2023

Parole chiave

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violazione delle forme sostanziali requisito della firma allegazioni insufficientemente motivate diritto di ottenere una decisione disobbedienza alla decisione dell'autorità impugnazione di decisioni amministrative
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANZI ANTONELLA nato a FOGGIA il 14/01/1968 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; ( OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dal ricorrente in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/2/2023