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Ordinanza — n. 20118/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20118/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20118/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO COSIMO nato a BARI il 25/07/1984 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato av/Ao alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso tardivo avverso sentenza con motivazione contestuale il cui termine per impugnare scadeva il 1.3.2022, essendo il ricorso depositato il 31.3.2022. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. 1411« Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.2.2023

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20118/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. 1411« Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.2.2023

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO COSIMO nato a BARI il 25/07/1984 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato av/Ao alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso tardivo avverso sentenza con motivazione contestuale il cui termine per impugnare scadeva il 1.3.2022, essendo il ricorso depositato il 31.3.2022. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. 1411« Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.2.2023