Ordinanza — n. 20117/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MOUATASSIM MOHAMED BASSAM nato il 08/06/1995 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 36 :01 /22 OSSERVA Ritenuto che le censure di entrambi gli atti di ricorso sono del tutto genericamente proposte in relazione all'esame delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen. , in ogni caso non considerando in alcun modo le ragioni della affermazione di responsabilità espresse dalla sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20117/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. , in ogni caso non considerando in alcun modo le ragioni della affermazione di responsabilità espresse dalla sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MOUATASSIM MOHAMED BASSAM nato il 08/06/1995 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 36 :01 /22 OSSERVA Ritenuto che le censure di entrambi gli atti di ricorso sono del tutto genericamente proposte in relazione all'esame delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen. , in ogni caso non considerando in alcun modo le ragioni della affermazione di responsabilità espresse dalla sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.