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Ordinanza — n. 20116/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20116/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20116/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TITONE GIANCARLO nato a MARSALA il 16/12/1982 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sono manifestamente infondate sia in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen. con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo r essendo correttamente ritenuta la irrilevanza del profilo della identificazione; sia in relazione alla sussistenza del giustificato motivo in ordine al reato di cui al capo B) , escluso sulla base della mancanza di riscontri a riguardo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.2.2023

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 20116/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo r essendo correttamente ritenuta la irrilevanza del profilo della identificazione; sia in relazione alla sussistenza del giustificato motivo in ordine al reato di cui al capo B) , escluso sulla base della mancanza di riscontri a riguardo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.2.2023

Parole chiave

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porto abusivo di armi rifiuto del servizio militare infrazione alla legge sulle armi contrabbando di guerra titolo portato da una persona permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TITONE GIANCARLO nato a MARSALA il 16/12/1982 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sono manifestamente infondate sia in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen. con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo r essendo correttamente ritenuta la irrilevanza del profilo della identificazione; sia in relazione alla sussistenza del giustificato motivo in ordine al reato di cui al capo B) , escluso sulla base della mancanza di riscontri a riguardo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.2.2023