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Ordinanza — n. 20115/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20115/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20115/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMONE SALVATORE nato a AGRIGENTO il 17/02/1987 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure del primo e secondo motivo sono del tutto genericamente proposte rispetto alla risposta fornita dalla Corte in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e di cui agli artt.582,585 cod. pen., essendo per quest'ultimo del tutto pacifica la sua autonoma rilevanza.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 20115/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. e di cui agli artt.582,585 cod. pen., essendo per quest'ultimo del tutto pacifica la sua autonoma rilevanza.

Parole chiave

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restituzione dell'assistenza sociale assistenza riabilitativa attenuazione della pena condono delle spese procedurali supplemento per l'integrazione revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMONE SALVATORE nato a AGRIGENTO il 17/02/1987 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure del primo e secondo motivo sono del tutto genericamente proposte rispetto alla risposta fornita dalla Corte in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e di cui agli artt.582,585 cod. pen., essendo per quest'ultimo del tutto pacifica la sua autonoma rilevanza.

Ritenuto che le censura del terzo motivo sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito (v. pg. 6 della sentenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24.2.2023