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Ordinanza — n. 20114/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20114/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20114/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LO VERDE GIOACCHINO GUIDO nato a PALERMO il 29/09/1954 LO VERDE ANTONINO nato a PALERMO il 16/07/1963 avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo sono del tutto genericamente proposte per questione in fatto riguardante la rivalutazione probatoria rispetto alla risposta fornita dalla Corte in relazione alla attendibiliità della persona offesa, senza incorrere in vizi logici e giuridici, essendosi espresso un preciso ed articolato vaglio a riguardo (v. pg. 3 e sg. della sentenza).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20114/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pg. 3 e sg. della sentenza).

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie pagamento dell'ammenda condanna al pagamento pecuniario ammende per infrazione procedurale tardivo pagamento delle spese ammenda
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LO VERDE GIOACCHINO GUIDO nato a PALERMO il 29/09/1954 LO VERDE ANTONINO nato a PALERMO il 16/07/1963 avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo sono del tutto genericamente proposte per questione in fatto riguardante la rivalutazione probatoria rispetto alla risposta fornita dalla Corte in relazione alla attendibiliità della persona offesa, senza incorrere in vizi logici e giuridici, essendosi espresso un preciso ed articolato vaglio a riguardo (v. pg. 3 e sg. della sentenza).

Del tutto generiche sono le censure sulla mancata assunzione di Costa Giuseppe quale prova decisiva, sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e sulla dosimetria di quest'ultima, ridotta in appello. Rilevato che alle predette conclusioni non osta la memoria difensiva depositata; Rilevato, pertanto, che it ricorse dev'essere dichiarati inammissibile, con la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24.2.2