Ordinanza — n. 20111/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLACANICO ALESSANDRO nato a SALERNO il 14/11/1984 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 337 cod„ pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche e manifestamente infondate; Considerato che il primo motivo fa leva su non specificate censure dedotte in appello, laddove risulta un unico motivo di appello in tema sanzionatorio, come risulta dal testo stesso della sentenza;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20111/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, inoltre, che - con particolare riferimento al secondo motivo - la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sulle ragioni che hanno giustificato l'irrogazione dello specifico trattamento sanzionatorio che - tra l'altro - si discosta non eccessivamente dal minimo edittale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLACANICO ALESSANDRO nato a SALERNO il 14/11/1984 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 337 cod„ pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche e manifestamente infondate; Considerato che il primo motivo fa leva su non specificate censure dedotte in appello, laddove risulta un unico motivo di appello in tema sanzionatorio, come risulta dal testo stesso della sentenza;
Considerato, inoltre, che - con particolare riferimento al secondo motivo - la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sulle ragioni che hanno giustificato l'irrogazione dello specifico trattamento sanzionatorio che - tra l'altro - si discosta non eccessivamente dal minimo edittale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso