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Ordinanza — n. 20110/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20110/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20110/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SMORTA MAURIZIO nato a GELA il 03/04/1996 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche in relazione all'incremento della pena per la continuazione lavendo la Corte territoriale ffil motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa le ragioni poste a fondamento della commisurazione del trattamento sanzionatorio (dr. pag. 6 della sentenza impugnata).

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 20110/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche in relazione all'incremento della pena per la continuazione lavendo la Corte territoriale ffil motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa le ragioni poste a fondamento della commisurazione del trattamento sanzionatorio (dr. pag. 6 della sentenza impugnata).

Parole chiave

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riesame dell'entità pena adeguamento della pena sanzioni penali esecuzione della pena detentiva sostitutiva maggiorazione dissuasiva gravità della pena

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SMORTA MAURIZIO nato a GELA il 03/04/1996 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche in relazione all'incremento della pena per la continuazione lavendo la Corte territoriale ffil motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa le ragioni poste a fondamento della commisurazione del trattamento sanzionatorio (dr. pag. 6 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presigente