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Ordinanza — n. 20107/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20107/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20107/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIO GERARDO nato a SALERNO il 21/03/1992 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sono del tutto genericamente proposte rispetto alla incensurabile risposta data dalla sentenza impugnata sia in relazione alla improcedibilità per difetto di querela attraverso il comportamento concludente della parte offesa volto ad ottenere la punizione del ricorrente attraverso la ratifica e verbalizzazione in Questura della denuncia orale sporta; sia in relazione alla esclusione della ipotesi di cui all'art. 131bis cod. pen. in relazione alla gravità della condotta ed ai precedenti specifici; sia, infine, alle incensurabili ragioni che hanno giustificato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per l'assenza di elementi favorevoli.

Regesto Legislator

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art. 131bis cod. pen; Ordinanza — n. 20107/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131bis cod. pen. in relazione alla gravità della condotta ed ai precedenti specifici; sia, infine, alle incensurabili ragioni che hanno giustificato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per l'assenza di elementi favorevoli.

Parole chiave

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censura formulata in modo carente sufficienza della testimonianza procedura orale allegazioni insufficientemente motivate asserzione difendibile censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 131bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIO GERARDO nato a SALERNO il 21/03/1992 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sono del tutto genericamente proposte rispetto alla incensurabile risposta data dalla sentenza impugnata sia in relazione alla improcedibilità per difetto di querela attraverso il comportamento concludente della parte offesa volto ad ottenere la punizione del ricorrente attraverso la ratifica e verbalizzazione in Questura della denuncia orale sporta; sia in relazione alla esclusione della ipotesi di cui all'art. 131bis cod. pen. in relazione alla gravità della condotta ed ai precedenti specifici; sia, infine, alle incensurabili ragioni che hanno giustificato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per l'assenza di elementi favorevoli.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.2.2023