Ordinanza — n. 20106/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIMMINO RAFFAELE nato a GRAGNANO il 03111/1980 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che il motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale: ed invero, con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi operanti in materia, valorizzando a tal fine l'intensità del dolo dell'imputato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20106/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che il motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale: ed invero, con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi operanti in materia, valorizzando a tal fine l'intensità del dolo dell'imputato;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIMMINO RAFFAELE nato a GRAGNANO il 03111/1980 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che il motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale: ed invero, con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi operanti in materia, valorizzando a tal fine l'intensità del dolo dell'imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il