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Ordinanza — n. 20105/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20105/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20105/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRINI MARTA nato a LIVORNO il 27/03/1968 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché aventita oggetto censure generiche ed in fatto; Considerato che, inoltre, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa le ragioni poste a fondamento della penale responsabilità della ricorrente, che, dal canto suo, non si è confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, là dove è stato rilevato che non risultavano elementi a sostegno della tesi difensiva, stante l'assenza di documentazione medica che attestava la sua presenza presso il nosocomio, né emergeva alcuna comunicazione diretta ai Carabinieri per avvisare dell'uscita dall'abitazione.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 20105/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. è inammissibile perché aventita oggetto censure generiche ed in fatto; Considerato che, inoltre, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa le ragioni poste a fondamento della penale responsabilità della ricorrente, che, dal canto suo, non si è confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, là dove è stato rilevato che non risultavano elementi a sostegno della tesi difensiva, stante l'assenza di documentazione medica che attestava la sua presenza presso il nosocomio, né emergeva alcuna comunicazione diretta ai Carabinieri per avvisare dell'uscita dall'abitazione.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute espatrio illegale insufficiente persecuzione determinante per la fuga motivo rilevante d'asilo motivo d'espulsione aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRINI MARTA nato a LIVORNO il 27/03/1968 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché aventita oggetto censure generiche ed in fatto; Considerato che, inoltre, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa le ragioni poste a fondamento della penale responsabilità della ricorrente, che, dal canto suo, non si è confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, là dove è stato rilevato che non risultavano elementi a sostegno della tesi difensiva, stante l'assenza di documentazione medica che attestava la sua presenza presso il nosocomio, né emergeva alcuna comunicazione diretta ai Carabinieri per avvisare dell'uscita dall'abitazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso