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Ordinanza — n. 20104/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20104/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20104/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HABBAT YOUSSEF nato il 19/06/2001 avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585, 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche ed in fatto; Considerato che, inoltre, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa il mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., facendo buon governo dei principi operanti in materia (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693), là dove ha fatto riferimento agli elementi ritenuti decisivi, senza tralasciare la valutazione delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (cfr. paggi. 4 e 5 della sentenza impugnata).

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20104/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337, 582, 585, 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche ed in fatto; Considerato che, inoltre, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa il mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., facendo buon governo dei principi operanti in materia (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693), là dove ha fatto riferimento agli elementi ritenuti decisivi, senza tralasciare la valutazione delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (cfr. paggi. 4 e 5 della sentenza impugnata).

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino etiope lotta al terrorismo imputazione per reati di stupefacenti guida in stato di ebbrezza qualificata pericolo di tortura timore fondato di persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
309/1990 è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche ed in fatto; Considerato che, inoltre, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa il mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., facendo buon governo dei principi operanti in materia (Sez.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HABBAT YOUSSEF nato il 19/06/2001 avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585, 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche ed in fatto; Considerato che, inoltre, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa il mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., facendo buon governo dei principi operanti in materia (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693), là dove ha fatto riferimento agli elementi ritenuti decisivi, senza tralasciare la valutazione delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (cfr. paggi. 4 e 5 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso