Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20103/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20103/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20103/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JENDOUBI MOHAMED (CUI 01H047H) nato il 09/06/1972 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché proposto per la prima volta in sede di legittimità, oltre che generico: ed invero, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se - come nel caso di specie - il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata; né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (tra le altre, Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20103/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. è inammissibile perché proposto per la prima volta in sede di legittimità, oltre che generico: ed invero, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se - come nel caso di specie - il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata; né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (tra le altre, Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021;

Parole chiave

Generato dall'IA
esenzione dalla pena inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento allontanamento modalità di calcolo dell'ammenda pena pecuniaria non riscuotibile condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
è inammissibile perché proposto per la prima volta in sede di legittimità, oltre che generico: ed invero, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JENDOUBI MOHAMED (CUI 01H047H) nato il 09/06/1972 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché proposto per la prima volta in sede di legittimità, oltre che generico: ed invero, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se - come nel caso di specie - il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata; né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (tra le altre, Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021;

Rv. 282773). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il