Ordinanza — n. 20099/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YANG LAIBIN nato il 26/09/1987 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche ed in fatto; Considerato che, inoltre, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia sulle ragioni poste a fondamento della penale responsabilità dell'imputato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), sia in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20099/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche ed in fatto; Considerato che, inoltre, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia sulle ragioni poste a fondamento della penale responsabilità dell'imputato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), sia in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YANG LAIBIN nato il 26/09/1987 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche ed in fatto; Considerato che, inoltre, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia sulle ragioni poste a fondamento della penale responsabilità dell'imputato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), sia in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
In particolare, quanto a tale secondo profilo, la condotta pregressa e le inverosimili giustificazioni addotte, sono stati ritenuti del tutto correttamente elementi ostativi al riconoscimento ex art. 62-bis cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso i