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Ordinanza — n. 20096/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grievances and failure to address sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20096/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for theft, arguing against the court's reasoning regarding his absence from detention. The court rejected these arguments as generic and noted that the lower court had logically addressed the evidence of the appellant's absence.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals based on generic grievances or failing to confront the specific reasoning of the contested judgment are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances failure to confront reasoning theft conviction procedural dismissal inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento allontanamento nonostante motivi di salute persecuzione determinante per la fuga

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGANO PASQUALE nato a BARLETTA il 01/11/1961 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche ed in fatto; Considerato che, inoltre, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica e coerente sulle ragioni poste a fondamento della penale responsabilità dell'imputato (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), rispondendo puntualmente alle doglianze contenute nei motivi di appello: in particolare, i motivi di ricorso non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, là dove è stato osservato che la prova della responsabilità sia stata tratta in via principale dagli accertamenti realizzati dai Carabinieri, a seguito dei quali è emersa l'assenza del ricorrente dal luogo di detenzione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.