Ordinanza — n. 20091/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGUORI ALESSANDRO nato a CARMAGNOLA il 26/04/1987 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche ed in fatto considerato che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa il mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. con prevalenza facendo buon governo dei principi operanti in materia in ragione delle condizioni oggettive e soggettive considerate ( v. pg. 5 della sentenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/2/2023
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20091/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62-bis cod. pen. con prevalenza facendo buon governo dei principi operanti in materia in ragione delle condizioni oggettive e soggettive considerate ( v. pg. 5 della sentenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/2/2023
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGUORI ALESSANDRO nato a CARMAGNOLA il 26/04/1987 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche ed in fatto considerato che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa il mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. con prevalenza facendo buon governo dei principi operanti in materia in ragione delle condizioni oggettive e soggettive considerate ( v. pg. 5 della sentenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/2/2023