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Ordinanza — n. 20090/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20090/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20090/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOBELLI ANTONIO nato a CASERTA il 30/07/1984 avverso l'ordinanza del 05/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAd6' vyi<o all arti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 5 aprile 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47 ter O.P. avanzata nell'interesse di IACOBELLI Antonio.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20090/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di BOLOGNAd6' vyi<o all arti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 5 aprile 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47 ter O.P. avanzata nell'interesse di IACOBELLI Antonio.

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico allegazioni insufficientemente motivate ritiro dell'istanza giudiziaria procedimento in contumacia diritto di ottenere una decisione domanda d'asilo di rom
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOBELLI ANTONIO nato a CASERTA il 30/07/1984 avverso l'ordinanza del 05/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAd6' vyi<o all arti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 5 aprile 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47 ter O.P. avanzata nell'interesse di IACOBELLI Antonio.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione IACOBELLI Antonio con atto personale.

3. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (ara. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidegt