Cassation appeal dismissed for lack of standing due to failure to use mandatory defense counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the convicted defendant. The material facts show that the lower court sentenced the defendant to one year and ten months of imprisonment, and the defendant attempted to challenge this via a personal petition. The court ruled that under the 2017 law, appeals must be signed by registered defense counsel, and the personal filing violated this procedural requirement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571 comma 1, Art. 613 comma 1 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be submitted by defense counsel; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DOMENICO FRANCESCO nato a TORREMAGGIORE il 20/11/1993 avverso la sentenza del 09/05/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAdadav9go alle rti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IL•17 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 9 maggio 2022 il Tribunale di Foggia applicava a DI DOMENICO Francesco, sull'accordo delle parti, operati gli aumenti ex art. 81 cod. pen. e la riduzione per la scelta del rito, la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro mille di multa.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione DI DOMENICO Francesco con atto personale.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione, essendo stato proposto con atto personale. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 gomma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Nello).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila , ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre idert