Ordinanza — n. 20086/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORNABENE FRANCESCO nato a CASTRONUOVO DI SICILIA il 01/12/1968 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 13 maggio 2022 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa il 14.07.2021 dal Tribunale di Torino nei confronti di TORNABENE Francesco, esclusa la recidiva contestata, ha ridotto la pena inflitta in primo grado, determinandola in mesi tre di arresto ed euro 800 di ammenda (ai-t.4 I. n.110 del 1975 ed altro).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20086/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi al:ti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento zi favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORNABENE FRANCESCO nato a CASTRONUOVO DI SICILIA il 01/12/1968 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 13 maggio 2022 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa il 14.07.2021 dal Tribunale di Torino nei confronti di TORNABENE Francesco, esclusa la recidiva contestata, ha ridotto la pena inflitta in primo grado, determinandola in mesi tre di arresto ed euro 800 di ammenda (ai-t.4 I. n.110 del 1975 ed altro).
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - TORNABENE Francesco deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché generico, in rapporto alle puntuali motivazioni offerte in sede di merito sui punti controversi.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi al:ti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento zi favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente