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Ordinanza — n. 20085/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20085/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20085/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMULLI MASSIMILIANO nato a ROMA il 29/09/1989 avverso l'ordinanza del 07/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; •n•n.- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 7 aprile 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha revocato, con effetto ex tunc, l'affidamento terapeutico già disposto a favore di PALMULLI Massimiliano in data 22.02.22.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20085/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi alti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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inosservanza di prescrizioni di servizio rivalutazione medica proroga della misura terapeutica prova insufficiente dell'aggravamento clinico espulsione nonostante gravi patologie provvedimento sanitario d'integrazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMULLI MASSIMILIANO nato a ROMA il 29/09/1989 avverso l'ordinanza del 07/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; •n•n.- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 7 aprile 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha revocato, con effetto ex tunc, l'affidamento terapeutico già disposto a favore di PALMULLI Massimiliano in data 22.02.22.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione nelle forme di legge - PALMULLI Massimiliano deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei mol:ivi addotti. La critica si rivolge, in sostanza, alla tipologia di prescrizioni imposte e non si confronta con le effettive ragioni della decisione di revoca.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi alti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden e