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Ordinanza — n. 20084/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20084/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20084/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSIO MICHELE nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 09/05/1996 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; b(2-4"T IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 20 gennaio 2022 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 28.10.2020 dal Gup presso il Tribunale di Noia nei confronti di AMBROSIO Michele, con la quale quest'ultimo veniva ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art. 23, co.3, L. 110/75 e all'art. 648 cod. pen. e condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione e euro 1.600 di multa.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20084/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza emessa il 20 gennaio 2022 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 28.10.2020 dal Gup presso il Tribunale di Noia nei confronti di AMBROSIO Michele, con la quale quest'ultimo veniva ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art. 23, co.3, L. 110/75 e all'art. 648 cod. pen. e condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione e euro 1.600 di multa.

Parole chiave

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recupero dei costi recidiva nell'infrazione motivi di cassazione inadempimento reiterato restituzione delle prestazioni condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
110/75 e all'art. 648 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSIO MICHELE nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 09/05/1996 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; b(2-4"T IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 20 gennaio 2022 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 28.10.2020 dal Gup presso il Tribunale di Noia nei confronti di AMBROSIO Michele, con la quale quest'ultimo veniva ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art. 23, co.3, L. 110/75 e all'art. 648 cod. pen. e condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione e euro 1.600 di multa.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - AMBROSIO Michele deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Le doglianze sono state ribadite con deposito di memoria difensiva.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, cqngruamente apprezzati in sede di merito.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr sident