Cassation court dismisses appeal against conditional sentence suspension revocation due to new intentional crime within five years.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, upholding the lower court's revocation of Donato Cappiello's conditional sentence suspension. Cappiello argued against the revocation, but the court confirmed that a new intentional crime committed within five years of the original judgment's finality triggers revocation under Article 168 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and Cappiello was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168, co. 1 n.1 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The revocation of conditional sentence suspension is valid when a new intentional crime is committed within five years of the original judgment's finality, rendering appeals based on this statutory timeframe inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPIELLO DONATO nato a CERIGNOLA il 07/06/1970 avverso l'ordinanza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; (27 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 18 maggio 2022 la Corte di Appello di Bari, quale giudice della esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a CAPPIELLO Donato con la sentenza emessa il 24.05.2006 dal Tribunale di Foggia, divenuta irrevocabile il 10.12.2013. In motivazione, il Tribunale osserva che sussistono i presupposti di cui all'art. 168, co. 1 n.1, cod. pen., avendo il Cappiello commesso nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza del 24.05.2006 altro delitto di natura dolosa in relazione al quale è stata inflitta una pena detentiva.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CAPPIELLO Donato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, rilevando ai fini della revoca la data di commissione del nuovo delitto nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza contenente il beneficio, così come si è affermato in sede di merito.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside