Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20075/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to progressive judgment on criminal liability excluding prescription relevance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20075/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's ruling on sentencing established a progressive judgment on criminal liability. The appellant argued for acquittal based on prescription, but the court held that when an annulment with remittal concerns only sanction determination, the time limit for prescription becomes irrelevant. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 157, 160, 161 cod. pen.; When an annulment with remittal concerns exclusively the determination of the sanction, a progressive judgment is formed on criminal liability, thereby excluding the relevance of the passage of time for prescription purposes.

Parole chiave

Generato dall'IA
progressive judgment criminal liability prescription exclusion sentencing remittal inadmissible appeal restituzione del termine scaduto rinvio del dibattimento oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 cod. pen.
Art. 160 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVIER' ELMO nato a VERUCCHIO il 03/11/1949 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 6 luglio 2021 la Corte di Appello di Bologna, a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, a carico del solo OLI'VIERI Elmo e sul solo punto inerente al riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità del fatto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini emessa il 10.07.2015, riconosceva nei confronti dell'imputato l'attenuante del danno lieve di cui all'art. 216 L.F. e per l'effetto riduceva la pena inflitta ad anni 1 e mesi 4 di reclusione. Confermava nel resto.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - OLIVIERI Elmo deducendo vizio di motivazione, per non aver motivato in ordine alla richiesta di proscioglimento per intervenuta prescrizione, nonché per violazione di legge, in relazione agli artt. 157, 160 e 161 cod. pen. per mancata pronuncia di proscioglimento per intervenuta prescrizione già maturata alla data di decisione dell'in-ipugnata sentenza.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero lì dove l'annullamento con rinvio - come nel caso in esame - ha ad oggetto esclusivamente questioni relative alla determinazione del trattamento sanzionatorio si determina giudicato progressivo in punto di penale responsabilità e ciò esclude la rilevanza del decorso del tempo a fini di prescrizione del reato.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside