Ordinanza — n. 20068/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTE VENER (CUI 05NOZXQ) nato il 19/04/1981 avverso l'ordinanza del 19/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 19 maggio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza avanzata da ANTE Vener tesa ad ottenere l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare ex art. 47 e 47 ter ord.pen. per l'espiazione della pena inflitta con la sentenza emessa il 26.04.2019 dal Tribunale di Roma.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20068/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero, va osservato che il nucleo centrale del percorso argomentativo di rigetto dell'istanza è rappresentato dalla considerazione di perdurante pericolosità sociale del soggetto recluso, tale da non consentire la formulazione di procinosi favorevole ai sensi dell'art. 47 co.2 ord.pen., in punto di assicurazione dal pericolo di reiterazione. Sul punto, se è vero che è onere del Tribunale compiere una verifica esaustiva dei pretesi indicatori di permanente antisocialità (in tal senso v.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTE VENER (CUI 05NOZXQ) nato il 19/04/1981 avverso l'ordinanza del 19/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 19 maggio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza avanzata da ANTE Vener tesa ad ottenere l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare ex art. 47 e 47 ter ord.pen. per l'espiazione della pena inflitta con la sentenza emessa il 26.04.2019 dal Tribunale di Roma.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - ANTE Vener deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero, va osservato che il nucleo centrale del percorso argomentativo di rigetto dell'istanza è rappresentato dalla considerazione di perdurante pericolosità sociale del soggetto recluso, tale da non consentire la formulazione di procinosi favorevole ai sensi dell'art. 47 co.2 ord.pen., in punto di assicurazione dal pericolo di reiterazione. Sul punto, se è vero che è onere del Tribunale compiere una verifica esaustiva dei pretesi indicatori di permanente antisocialità (in tal senso v.
Sez. I n. 31809 del 9.7.2009, rv 244332 ove si è precisato che la gravità del reato commesso non è di per sè sola ostativa alla concessione del beneficio) nel caso in esame tale verifica risulta realizzata. Il Tribunale ha infatti manifestato un complessivo giudizio negativo sulla personalità del richiedente, alimentato non soltanto dalla gravità del reato in espiazione ma da ulteriori elementi di conoscenza forniti dagli organi di polizia territoriali . In tal senso, la valutazione non può dirsi irragionevole nè basata su dati di fatto erronei e le doglianze del ricorrente finiscono per sollecitare una rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.
Va peraltro ricordato che è costante l'insegnamento per cui la stessa emersione di indici di ravvedimento (nel caso in esame non riscontrati in modo compiuto) non è di per sè determinante ai fini dell'accesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova (basata sulla obbligatoria constatazione dell'assenza del pericolo di recidiva) dovendosi tener conto della progressività e gradualità dei risultati del trattamento (Sez. E n. 15064 del 6.3.2003, rv 224029).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigliere estenso