Ordinanza — n. 20063/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHESE FILIPPO FRANCESCO nato a ERICE il 30/08/1992 avverso l'ordinanza del 25/05/2022 del GIP TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; ••n•••• IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 25 maggio 2022 il Tribunale di Trapani, quale giudice della esecuzione, in accoglimento della richiesta del PM, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a MARCHESE Filippo Francesco con le sentenze indicate nell'istanza del PM.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20063/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHESE FILIPPO FRANCESCO nato a ERICE il 30/08/1992 avverso l'ordinanza del 25/05/2022 del GIP TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; ••n•••• IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 25 maggio 2022 il Tribunale di Trapani, quale giudice della esecuzione, in accoglimento della richiesta del PM, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a MARCHESE Filippo Francesco con le sentenze indicate nell'istanza del PM.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - MARCHESE Filippo Francesco deducendo violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 666, co. 6, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in relazione alle ragioni che hanno indotto il Giudice alla revoca della pena sospesa relativamente alla sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Trapani in data 11.04.2018.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondate2:za, non ravvisandosi vizi in diritto nella decisione del giudice della esecuzione.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente