Ordinanza — n. 20059/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELACQUA GIACOMO nato a MESSINA il 25/02/1959 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa I'll febbraio 2022 la Corte di Appello di Messina confermava la sentenza emessa il 9.02.2021 dal Tribunale di Messina nei confronti di DELACQUA Giacomo, con la quale quest'ultimo veniva ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art.650 cod. pen. e condannato alla pena di mesi uno di arresto con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 650 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20059/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza emessa I'll febbraio 2022 la Corte di Appello di Messina confermava la sentenza emessa il 9.02.2021 dal Tribunale di Messina nei confronti di DELACQUA Giacomo, con la quale quest'ultimo veniva ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art.650 cod. pen. e condannato alla pena di mesi uno di arresto con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELACQUA GIACOMO nato a MESSINA il 25/02/1959 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa I'll febbraio 2022 la Corte di Appello di Messina confermava la sentenza emessa il 9.02.2021 dal Tribunale di Messina nei confronti di DELACQUA Giacomo, con la quale quest'ultimo veniva ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art.650 cod. pen. e condannato alla pena di mesi uno di arresto con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - DELACQUA Giacomo deducendo: I. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 650 cod. pen., in relazione all'art. 10, co. 2, D.L 14/17, nella parte in cui si è ritenuto erroneamente sussistente l'elemento oggettivo del reato, nonché reso una motivazione carente, illogica e contraddittoria in ordine alla legittimità del provvedimento della Questura di Messina non ottemperato; II. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62-bis, 133 cod. pen. e 25 Cost in merito alla sussistenza delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero la validità del provvedimento amministrativo è stata vagliata, senza vizi in diritto, in sede di merito e la motivazione con cui sono state negate le circostanze attenuanti generiche risulta del tutto congrua.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Con