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Ordinanza — n. 20053/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20053/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20053/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UDDIN MD MAHATAB nato il 21/02/1971 avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; ral IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 24 giugno 2021 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma dell'impugnata sentenza emessa 1'11.04.2019 dal Tribunale di Rimini, ha ridotto la pena irrogata nei confronti di UDDIN MD MAHATAB in anni uno di reclusione; ha confermato nel resto la decisione di primo grado (condanna per il reato di cui all'art.75 comma 2 d.lgs. n.159 del 2011).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20053/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza emessa il 24 giugno 2021 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma dell'impugnata sentenza emessa 1'11.04.2019 dal Tribunale di Rimini, ha ridotto la pena irrogata nei confronti di UDDIN MD MAHATAB in anni uno di reclusione; ha confermato nel resto la decisione di primo grado (condanna per il reato di cui all'art.75 comma 2 d.lgs. n.159 del 2011).

Parole chiave

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attenuazione della pena riduzione della pena riduzione della multa riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UDDIN MD MAHATAB nato il 21/02/1971 avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; ral IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 24 giugno 2021 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma dell'impugnata sentenza emessa 1'11.04.2019 dal Tribunale di Rimini, ha ridotto la pena irrogata nei confronti di UDDIN MD MAHATAB in anni uno di reclusione; ha confermato nel resto la decisione di primo grado (condanna per il reato di cui all'art.75 comma 2 d.lgs. n.159 del 2011).

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione nelle forme di legge - UDDIN MD MAHATAB deducendo vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché generico, lin ragione delle puntuali motivazioni offerte in sede di merito sul punto controverso.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr sidente