Ordinanza — n. 20052/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAULOVIC SASHA nato il 23/04/1983 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; R4r IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 15 ottobre 2021 la Corte di Appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio su annullamento parziale della sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa in data 14.10.2020 nei confronti di PAULOVIC Sasha, disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza emessa in data 5.04.2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 22.05.2020, riqualificava il fatto sub a) ai sensi degli artt. 56 e 624 cod. pen. e rideterminava la pena in mesi cinque di reclusione ed euro 200 di multa; confermava nel resto la decisione di primo grado.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20052/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAULOVIC SASHA nato il 23/04/1983 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; R4r IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 15 ottobre 2021 la Corte di Appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio su annullamento parziale della sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa in data 14.10.2020 nei confronti di PAULOVIC Sasha, disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza emessa in data 5.04.2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 22.05.2020, riqualificava il fatto sub a) ai sensi degli artt. 56 e 624 cod. pen. e rideterminava la pena in mesi cinque di reclusione ed euro 200 di multa; confermava nel resto la decisione di primo grado.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - di PAULOVIC Sasha deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in tema di trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché generico, in ragione delle puntuali motivazioni offerte in sede di merito sui punti controversi.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consig