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Ordinanza — n. 20051/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20051/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20051/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN ABDEDDAIM OMAR nato il 24/08/1987 avverso l'ordinanza del 15/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdggravAo alle ti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 15 marzo 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile il reclamo avanzato da BEN ABDEDDAIM Omar avverso l'ordinanza di rigetto di liberazione anticipata emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Milano.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20051/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MILANOdggravAo alle ti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 15 marzo 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile il reclamo avanzato da BEN ABDEDDAIM Omar avverso l'ordinanza di rigetto di liberazione anticipata emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Milano.

Parole chiave

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revoca dell'opposizione restituzione in pristino procedure di ricorso ritiro della querela penale diritto a un difensore legittimazione a ricorrere
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN ABDEDDAIM OMAR nato il 24/08/1987 avverso l'ordinanza del 15/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdggravAo alle ti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 15 marzo 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile il reclamo avanzato da BEN ABDEDDAIM Omar avverso l'ordinanza di rigetto di liberazione anticipata emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Milano.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione BEN ABDEDDAIM Omar con atto personale.

3. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consig