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Ordinanza — n. 20050/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20050/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20050/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANISTORESI PATRICA IONUT nato il 29/05/1989 avverso la sentenza del 16/03/2021 del TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 16 marzo 2021 il Tribunale di Mantova ha dichiarato ANISTORESI Patrica Ionut penalmente responsabile del reato di cui all'art. 4 L. 110/75 e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro 600 di ammenda.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20050/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza emessa il 16 marzo 2021 il Tribunale di Mantova ha dichiarato ANISTORESI Patrica Ionut penalmente responsabile del reato di cui all'art. 4 L. 110/75 e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro 600 di ammenda.

Parole chiave

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porto abusivo di armi sanzione penale infrazione alla legge sulle armi reati penali gravi commisurazione della pena per traffico di stupefacenti reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANISTORESI PATRICA IONUT nato il 29/05/1989 avverso la sentenza del 16/03/2021 del TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 16 marzo 2021 il Tribunale di Mantova ha dichiarato ANISTORESI Patrica Ionut penalmente responsabile del reato di cui all'art. 4 L. 110/75 e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro 600 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza ha proposto atto di appello, qualificato in ricorso per Cassazione ANISTORESI Patrica Ionut deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in tema di mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e di trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché generico, in ragione delle puntuali motivazioni offerte in sede di merito sui punti controversi.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consiglier