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Ordinanza — n. 20049/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20049/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20049/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADONIA ANTONINO nato a PALERMO il 14/09/1952 avverso l'ordinanza del 25/02/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOdo aydso alle4rti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 25 febbraio 2022 il Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Milano ha respinto il reclamo ex art. 35 ord.pen. avanzato da MADONIA Antonino.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20049/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MILANOdo aydso alle4rti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 25 febbraio 2022 il Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Milano ha respinto il reclamo ex art. 35 ord.pen. avanzato da MADONIA Antonino.

Parole chiave

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censura formulata in modo carente allegazioni insufficientemente motivate tempestività dell'istanza di ricusazione difetto di legittimazione del ministero pubblico ricorso all'autorità di vigilanza censure procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADONIA ANTONINO nato a PALERMO il 14/09/1952 avverso l'ordinanza del 25/02/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOdo aydso alle4rti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 25 febbraio 2022 il Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Milano ha respinto il reclamo ex art. 35 ord.pen. avanzato da MADONIA Antonino.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione MADONIA Antonino con atto personale.

3. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il President