Ordinanza — n. 20048/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADO VINCENZO nato a BENEVENTO il 06/12/1988 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; 110n•• 4 ••••• IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa 1'11 gennaio 2022 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 21.05.14 dal Tribunale di Benevento nei confronti di CORRADO Vincenzo, con la quale quest'ultimo veniva ritenuto penalmente responsabile dei reati ex artt. 10 I. 497/74 e 648 cod. pen. e condannato ad anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 125 cod. proc. pen, art. 648 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20048/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CORRADO Vincenzo deducendo: I. vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. e violazione di legge, in relazione all'art. 648 cod. pen. . II. vizio di motivazione, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.. 2.1 II contenuto delle doglianze è stato ribadito con memoria difensiva del 20 novembre 2022 .
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADO VINCENZO nato a BENEVENTO il 06/12/1988 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; 110n•• 4 ••••• IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa 1'11 gennaio 2022 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 21.05.14 dal Tribunale di Benevento nei confronti di CORRADO Vincenzo, con la quale quest'ultimo veniva ritenuto penalmente responsabile dei reati ex artt. 10 I. 497/74 e 648 cod. pen. e condannato ad anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CORRADO Vincenzo deducendo: I. vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. e violazione di legge, in relazione all'art. 648 cod. pen. . II. vizio di motivazione, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.. 2.1 II contenuto delle doglianze è stato ribadito con memoria difensiva del 20 novembre 2022 .
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito. Le censure, peraltro, sono generiche ed assertive e non si confrontano con le argomentazioni espresse in sede di merito.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Con