Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it improperly sought factual re-evaluation of already assessed elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Lucifero Antonello inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Antonello argued for a re-evaluation of facts and misapplication of Article 424 of the Penal Code, but the court found his request constituted an impermissible solicitation to re-assess elements already evaluated in the first instance. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 c.p.p.; Art. 424 c.p. The appeal is inadmissible when it constitutes a solicitation to re-evaluate factual elements already congruently assessed in the first instance, as such requests fall outside the scope of permissible cassation grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIFERO ANTONELLO nato a ISCA SULLO IONIO il 11/06/1975 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; RAI -Oh IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 4 aprile 2022 la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa in data 13.07.2021 dal Tribunale di Catanzaro nei confronti di LUCIFERO Antonello, con la quale quest'ultimo veniva riconosciuto colpevole dei reati a lui ascritti in rubrica, previa riqualificazione dei reati di cui ai capi a), b), c) e d) nei reati di cui all'art. 424, co. 1 e 2, cod. pen.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - LUCIFERO Antonello deducendo vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. ed erronea applicazione dell'art. 424 cod. pen.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, c:ongruamente apprezzati in sede di merito.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il President