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Ordinanza — n. 19838/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19838/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19838/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLINO CLAUDIO nato a SICIGNANO DEGLI ALBURNI il 05/08/1972 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che COLINO CLAUDIO propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno in data 4 novembre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, L.F., con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità (fatto commesso il 18/09/2014, data della dichiarazione di fallimento della "F.11i Colino" Srl.);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19838/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 216, comma 1, n. 2, prima parte, L.F., con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità (fatto commesso il 18/09/2014, data della dichiarazione di fallimento della "F.11i Colino" Srl.);

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta documenti bancari irregolarità finanziarie documenti mancanti falsità in documenti crisi finanziaria
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLINO CLAUDIO nato a SICIGNANO DEGLI ALBURNI il 05/08/1972 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che COLINO CLAUDIO propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno in data 4 novembre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, L.F., con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità (fatto commesso il 18/09/2014, data della dichiarazione di fallimento della "F.11i Colino" Srl.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione degli artt. 16, 216, 220 e 223 L.F. e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di sua responsabilità per il delitto ascrittogli, è generico e non consentito in questa sede, posto che riproduce pedissequamente i rilievi di gravame al riguardo articolati, ancorché adeguatamente vagliati e correttamente disattesi nella sentenza impugnata (cfr., in particolare, pag. 4), contrapponendo un alternativo apprezzamento degli elementi probatori - posti a fondamento della statuizione impugnata - alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, chiedendo a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto mediante la diretta esibizione di dati processuali che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, in assenza di allegazione di specifici, inopinabili e decisivi loro fraintendimenti; - che, in ogni caso, il motivo in disamina è manifestamente infondato anche in punto di elemento soggettivo del reato, avendo la Corte terrtoriale dato conto, succintamente ma efficacemente, delle ragioni per le quali si doveva ritenere che le omissioni documentali riscontrate fossero specificamente volte ad arrecare un vantaggio al ricorrente o ai membri della sua cerchia familiare con correlato pregiudizio dei creditori sociali (cfr. pag. 4, secondo e terzo capoverso, della sentenza impugnata); - ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27WRIMMIM 2023 Il consigliere estensore I Presic