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Ordinanza — n. 19837/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to vague and non-specific grounds of appeal under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19837/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Russo Raffaele inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued violations of articles 129 and 533 of the Code of Criminal Procedure regarding the lower court's reasoning, but the court found these grounds conclusively indeterminate and lacking specific references to the contested judgment points. Consequently, the appeal was rejected because the arguments failed to provide any effective connection to the concrete reasoning of the appealed decision.

Regesto Legislator

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Art. 129, 533 c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds of appeal are vague, non-specific, and lack any effective connection to the reasoning of the appealed decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility vague grounds of appeal non-specific arguments lack of connection to judgment procedural costs award danneggiamento d'impianti elettrici materiale elettrico e apparecchiature radio sottrazione di energia

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Art. 533 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO RAFFAELE nato a ATRIPALDA il 27/11/1975 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; RITENUTO IN FATI-0 - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a RUSSO RAFFAELE per il delitto di furto aggravato di energia elettrica (fatto commesso dal 1 agosto 2012 al 13 luglio 2017); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Russo Raffaele è affidato ad un solo motivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, con il quale ci si duole della violazione degli artt. 129 e 533 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, atteso che le stesse risultano prive:

1) di qualsiasi indicazione circa i punti della sentenza impugnati;

2) di qualsivoglia effettivo addentellato ala concretezza della regiudicanda;

3) di ogni confronto, men che meno critico, alle rationes decidendi della sentenza impugnata. - ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 narzd 2023 Il Consig