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Ordinanza — n. 19836/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19836/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19836/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADA JESUS nato a VIGNOLA il 26/04/1982 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; / - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Trieste ha riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di SPADA JESUS per il delitto di cui agli artt. 582 e 583, comma 1, n. 3 cod. pen., con recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale (fatto commesso in data 20/12/2014), limitatamente alla misura del trattamento sanzionatorio applicatogli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

Regesto Legislator

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art. 59 cod. pen; Ordinanza — n. 19836/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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lesioni gravi trauma alla mano lesione al piede ripudiazione lesione alla spalla revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 59 cod. pen
- che il proposto motivo, che lamenta la violazione dell'art. 59 cod. pen., in relazione agli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADA JESUS nato a VIGNOLA il 26/04/1982 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; /

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Trieste ha riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di SPADA JESUS per il delitto di cui agli artt. 582 e 583, comma 1, n. 3 cod. pen., con recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale (fatto commesso in data 20/12/2014), limitatamente alla misura del trattamento sanzionatorio applicatogli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che lamenta la violazione dell'art. 59 cod. pen., in relazione agli artt. 582 e 583, comma 1, n. 1, cod. pen., in riferimento alla mancata derubricazione del delitto di lesioni gravi in quello di lesioni semplici, giusta il principio della imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti, non essendo concretamente prevedibile per il ricorrente che il suo avversario nella lite, cadendo a terra, si sarebbe procurato le gravi lesioni descritte in imputazione, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta né dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, né dall'atto di appello in data 17 febbraio 2021, che il deducente avesse formulato specifiche doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito — come del resto dimostrato dai rilievi in fatto articolati a sostegno della sviluppata doglianza -, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.