Ordinanza — n. 19835/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAFFEI GUERRINO (CUI OOKMHOZ) nato a VOBARNO il 26/10/1948 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che MAFFEI GUERRINO ricorre, con un solo motivo a più censure, avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste in data 21 febbraio 2022, che, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per i delitti di furto pluriaggravato, consumato e tentato (fatti commessi in data 16 luglio 2013), ha rideterminato il trattamento sanzionatorio inflittogli, con conferma nel resto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19835/2023 — snpen · Corte di Cassazione: - che il proposto motivo: I. nella parte in cui eccepisce — in maniera non consentita sotto il profilo del vizio di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 — la violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., è generico, in quanto il ricorrente non ha adempiuto alla richiesta prova di resistenza, posto che, per diritto vivente: «In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAFFEI GUERRINO (CUI OOKMHOZ) nato a VOBARNO il 26/10/1948 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che MAFFEI GUERRINO ricorre, con un solo motivo a più censure, avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste in data 21 febbraio 2022, che, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per i delitti di furto pluriaggravato, consumato e tentato (fatti commessi in data 16 luglio 2013), ha rideterminato il trattamento sanzionatorio inflittogli, con conferma nel resto;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo: I. nella parte in cui eccepisce — in maniera non consentita sotto il profilo del vizio di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 — la violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., è generico, in quanto il ricorrente non ha adempiuto alla richiesta prova di resistenza, posto che, per diritto vivente: «In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (Sez.
U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); onere, che, nel caso al vaglio, sarebbe stato tanto più necessario, posto che la Corte territoriale ha dettagliatamente passato in rassegna tutti gli elementi probatori, convergenti ed univoci, atti a fondare il giudizio di responsabilità dell'imputato (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); - II. nella parte in cui censura la plausibilità della motivazione con la quale la Corte territoriale ha disatteso l'ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, siccome formulata dalla difesa (secondo la quale i furti ben potrebbero essere stati commessi da altri soggetti), è generico e meramente contestativo, poiché non corredato da alcuna specifica indicazione di decisivi elementi di prova a sostegno, e, dunque, non consentito in questa sede, giacché diretto a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, in assenza della specifica e autosufficiente allegazione di individuati, decisivi e inopinabili loro fraintendimenti (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), tanto più in presenza di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa a pag. 5, ultimo capoverso della sentenza impugnata; - ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 Il consigli