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Ordinanza — n. 19832/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19832/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19832/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRERI ANDREA nato a MAZZARINO il 30/10/1969 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che FERRERI ANDREA ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta in data 6 luglio 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di lesioni personali aggravate, con concessione delle circostanze attenuanti comuni di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. equivalenti all'aggravante dell'uso dell'arma impropria e alla recidiva contestata (fatto commesso tra il 2 ed il 3 agosto 2014);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19832/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 2 cod. pen. equivalenti all'aggravante dell'uso dell'arma impropria e alla recidiva contestata (fatto commesso tra il 2 ed il 3 agosto 2014);

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi franco tiratore reati violenti crimine di aggressione uso sproporzionato della forza oggetto pericoloso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRERI ANDREA nato a MAZZARINO il 30/10/1969 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che FERRERI ANDREA ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta in data 6 luglio 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di lesioni personali aggravate, con concessione delle circostanze attenuanti comuni di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. equivalenti all'aggravante dell'uso dell'arma impropria e alla recidiva contestata (fatto commesso tra il 2 ed il 3 agosto 2014);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione da travisamento della prova dichiarativa e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 52, 585, comma 2, e 582 cod. pen., è generico e non consentito in questa sede, perché costituito da mere doglianze in fatto, pedissequamente reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (cfr. pag. 2, in cui la Corte ha dettagliatamente indicato e apprezzato tutte le prove a sostegno della ritenuta responsabilità dell'imputato e le ragioni per l'applicazione dell'aggravante contestata), e, come tali, aspecifiche e volte ad ottenere una ricostruzione alternativa della vicenda sulla base criteri di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 Il consigliere estensore Il Pr iden