Ordinanza — n. 19830/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGEGNOSO VINCENZO nato a GELA il 13/03/1996 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di INGEGNOSO VINCENZO per il delitto di furto in luogo di privata dimora aggravato (fatto commesso in data 30/03/2018), ritenendo la continuazione tra il delitto ascrittogli e quelli giudicati dalla Corte di Appello di Caltanissetta in data 05/07/2021, considerando più grave quello di cui all'art. 628 cod. pen., e rideterminando il trattamento sanzionatorio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 628 cod. pen; Ordinanza — n. 19830/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 36551, 15/07/2010, Rv. 248051; conf. Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205619): principio, questo, cui la Corte territoriale ha mostrato di essersi fedelmente attenuta; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGEGNOSO VINCENZO nato a GELA il 13/03/1996 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di INGEGNOSO VINCENZO per il delitto di furto in luogo di privata dimora aggravato (fatto commesso in data 30/03/2018), ritenendo la continuazione tra il delitto ascrittogli e quelli giudicati dalla Corte di Appello di Caltanissetta in data 05/07/2021, considerando più grave quello di cui all'art. 628 cod. pen., e rideterminando il trattamento sanzionatorio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, con il quale il ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge, è generico, posto che articola rilievi privi di effettivo confronto cril:ico con il tenore della motivazione rassegnata in punto di rigetto dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado (cfr. pag. 3, primo e secondo capoverso della sentenza impugnata con riguardo all'eliminazione dal capo d'imputazione del riferimento alla circostanza attenuante di cui all'ad. 625-bis cod. pen.) e, manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui «In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso riter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.>> (Sez.
U, n. 36551, 15/07/2010, Rv. 248051; conf. Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205619): principio, questo, cui la Corte territoriale ha mostrato di essersi fedelmente attenuta; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 27 aprile 2023 Il