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Ordinanza — n. 19826/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19826/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19826/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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di qualsiasi indicazione circa i punti della sentenza impugnati e degli elementi probatori cui si riferiscono le censure mosse; di ogni confronto, men che meno critico, con le rationes decidendi della sentenza impugnata; - che il secondo motivo, volto a censurare l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui «In tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità.» (Sez. 5, Sentenza n. 13431 del 25/02/2022, Rv. 282974), come nel caso di specie, in cui, come risulta dettagliatamente spiegato nella sentenza di primo grado, la violenza sulle cose si estrinsecò:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19826/2023 — snpen · Corte di Cassazione: «nella foratura della calotta, nonché nella rottura dei tenoni e nel danneggiamento della chiusura posteriore del misuratore» (cfr. pag. 3, penultimo capoverso), circostanze, queste, non specificamente contestate dal ricorrente; nondimeno è jus receptum che:« Risponde del real:o di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi» (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440; Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Rv. 278438); - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici braccialetto elettronico imputazione di furto risarcimento per atto illecito furto di lieve entità abuso di impianti di telecomunicazioni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRUGGIA JESSICA nato a PALERMO il 30/06/1993 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a FERRU&A JESSICA per il delitto di furto aggravato di energia elettrica (fatto commesso il 26 agosto 2016); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Ferrugia Jessica è affidato a due motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, con il quale ci si duole del vizio di motivazione, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, ossia perché prive:

1) di qualsiasi indicazione circa i punti della sentenza impugnati e degli elementi probatori cui si riferiscono le censure mosse;

2) di qualsivoglia addentellato alla concretezza della regludicanda;

3) di ogni confronto, men che meno critico, con le rationes decidendi della sentenza impugnata; - che il secondo motivo, volto a censurare l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui «In tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità.» (Sez. 5, Sentenza n. 13431 del 25/02/2022, Rv. 282974), come nel caso di specie, in cui, come risulta dettagliatamente spiegato nella sentenza di primo grado, la violenza sulle cose si estrinsecò:

«nella foratura della calotta, nonché nella rottura dei tenoni e nel danneggiamento della chiusura posteriore del misuratore» (cfr. pag. 3, penultimo capoverso), circostanze, queste, non specificamente contestate dal ricorrente; nondimeno è jus receptum che:« Risponde del real:o di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi» (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440; Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Rv. 278438); - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 april