Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction, citing lack of merit in mitigation arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft, arguing against the denial of statutory mitigation and requesting generic mitigating circumstances. The court rejected the statutory mitigation claim as unsupported by law and deemed the request for generic mitigation unreviewable on appeal due to the discretionary nature of sentencing comparisons.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIO ANDREA nato a CASTELVETRANO il 17/07/1988 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a CASCIO ANDREA per il delitto furto aggravato, commesso in data 19/01/2017; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, nella parte in cui contesta il diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che avuto riguardo al valore non irrisorio del motorino provento di furto e dei relativi accessori, il giudice di appello si è fedelmente attenuto alla pacifica giurisprudenza di questa Corte in materia (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Rv. 280615; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Rv. 271695), mentre nella parte in cui si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata e ritenuta aggravante, è non consentito in questa sede, richiamato il dictum del diritto vivente secondo cui:«Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), come nel caso concreto; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 Il Con