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Ordinanza — n. 19824/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeals against aggravated theft convictions for generic factual grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19824/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the cassation appeals filed by two defendants inadmissible. The appellants argued for a re-evaluation of evidence regarding aggravated theft and sentencing, but the court found their arguments generic and lacking specific allegations of factual misinterpretation. Consequently, the appeals were rejected because they sought a new assessment of facts rather than a legal error review.

Regesto Legislator

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Art. 624, 625 cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.; Art. 598 cod. proc. pen.: Cassation appeals based on generic grievances regarding the factual appreciation of evidence or the discretionary weighing of mitigating and aggravating circumstances are inadmissible if they do not allege specific, inopinable misinterpretations of the facts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grievances factual appreciation review aggravated theft discretionary sentencing truffa in materia di credito abuso di carte-chèques usurpazione d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
214794); - che, il secondo motivo, che si duole dell'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.
Art. 62 bis cod. pen.
6 - 10 della sentenza impugnata); - il secondo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod.
Art. 598 cod. proc. pen.
art. 62 bis cod. pen
6 - 10 della sentenza impugnata); - il secondo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
7 - 10 della sentenza impugnata) (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che, il secondo motivo, che si duole dell'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art.
Sez. U, Sentenza n. 34090, 27/04/2017, Rv. 270088
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SFERRUGGIA MELCHIORRE nato a PALERMO il 09/11/1977 SPINELLI GASPARE nato a PALERMO il 21/04/1976 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; MS(LA-t-(04a2e— RITENUTO IN FATTO~ - che SFERRUGGIA- ~MELE e SPINELLI 'GIUSEPPE( ricorrono per cassazione, con separati ricorsi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna nei loro confronti pronunciata per il delitto di furto aggravato in concorso (fatto commesso in data 05/09/2018) e, quanto al solo Sferruggia, per i delitti di cui agli artt. 493-ter e 367 cod. pen., rideterminando le pene loro rispettivamente applicate;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, nell'interesse di SFERRUGGIA MELCHIORRE, che lamenta violazione degli arti. 624 e 625, comma 1, n. 4 cod. pen. e vizio di motivazione, non è consentito in questa sede, giacché deduce mere doglianze in punto di fatto, dirette a suggerire una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime; lo stesso è, oltretutto generico, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (cfr. pagg. 6 - 10 della sentenza impugnata); - il secondo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., prospetta questione estranea al presente sindacato, trattandosi di giudizio di fatto, e, comunque, manifestamente infondata, avuto riguardo al tenore della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 12 della sentenza impugnata); che il primo motivo, presentato nell'interesse di SPINELLI Lq_Cn11_4:413 con il quale si censura la violazione degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 4 cod. pen., 125 comma 3, 546 lett. e), 442, comma 1 -bis, e 598 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione in relazione alla condotta di cui agli arti. 624 e 625 cod. pen., è generico e non consentito in questa sede, posto che articola censure con le quali, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, giacché diretta a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, senza allegare specifici travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, c:omunque, di un apparato motivazionale che non si espone ad alcun rilievo di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pagg. 7 - 10 della sentenza impugnata) (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che, il secondo motivo, che si duole dell'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui «In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo.» (Sez.

U, Sentenza n. 34090, 27/04/2017, Rv. 270088), come nel caso di specie (veclasi pag. 11 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo, che censura il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), come nel caso di specie (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata); - ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 Il c