Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds; generic complaints fail to meet admissibility requirements under Italian law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant complained that the lower court's rejection of the appeal was based on generic allegations, yet failed to provide distinct factual or legal arguments to support these criticisms. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the statutory requirement for specificity, resulting in dismissal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must be specific; generic complaints that do not attack the specific reasons for the lower court's decision are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORENTINO PIERO nato a MAZARA DEL VALLO il 05/04/1992 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di FIORENTINO PIERO avverso la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per i delitti di furto in luogo di privata dimora pluriaggravato e di danneggiamento aggravato (fatti commesso in Petrosino il 04 settembre 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo — volto a lamentare il vizio di violazione di legge, non potendo il giudice di secondo grado dichiarare inammissibile l'appello proposto, atteso che lo stesso non difettava del requisito di specificità, intrinseca ed estrinseca, dei motivi proposti —, è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente si duole della ritenuta genericità dell'atto di appello mediante doglianze altrettanto generiche, che non aggrediscono le specifiche ragioni poste a fondamento delle statuizioni impugnate, essendo omessa l'indicazione di elementi in fatto ed in diritto, diversi da quelli ritenuti generici dalla Corte territoriale, idonei a sorreggere le censure articolate; - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 Il Consi