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Ordinanza — n. 19821/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and erroneous application of theft aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19821/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued for a reduction in sentence based on the 'dexterity' aggravating circumstance and alleged contradictory reasoning in the lower court's judgment. The court rejected these claims, citing established principles that dexterity requires active skill to evade surveillance rather than mere exploitation of negligence, and that cassation review is limited to logical coherence rather than substantive adequacy of the trial court's argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen.; The aggravating circumstance of dexterity in theft requires active skill to evade surveillance, not mere exploitation of negligence; cassation review is limited to logical coherence, not substantive adequacy of reasoning.

Parole chiave

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theft aggravating circumstances dexterity in theft cassation inadmissibility generic grounds appeal logical coherence review circostanza attenuante motivi di cassazione aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen.
- che il primo motivo, che denuncia l'erronea applicazione dell'art. 625, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIURAR MARIANA nato il 27/06/1993 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di CIURAR MARIANA per il delitto di furto pluriaggravato, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti, ha rideterminando la pena inflittale, con conferma nel resto; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che denuncia l'erronea applicazione dell'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui «In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo>> (Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088), come nel caso di specie, tenuto conto della condotta tenuta dalla ricorrente ricostruita nella sentenza impugnata ed ivi adeguatamente valutata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole della contraddittorietà della motivazione, è generico, in ragione dell'assoluta astrattezza delle deduzioni articolate a sostegno, e, comunque, manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali: l'illogicità della motivazione, infatti, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu ()culi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 Il consiglier