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Ordinanza — n. 19819/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19819/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19819/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERMINI PIERLUIGI nato a SIENA il 10/03/1966 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; RILEVATO IN FATTO - che PIERLUIGI ERMINI ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia in data 25 marzo 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. (fatto commesso il 5 settembre 2015);

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen, art. 496 cod. pen; Ordinanza — n. 19819/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen. (fatto commesso il 5 settembre 2015);

Parole chiave

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responsabilità per i danni ambientali responsabilità penale dei minori inquinamento accidentale delitto contro l'ambiente gravi addebiti penali principio chi inquina paga

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
RITENUTO IN DIRITTO - che il proposto motivo, che denuncia l'erronea applicazione dell'art. 495 cod. pen.
art. 496 cod. pen
125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERMINI PIERLUIGI nato a SIENA il 10/03/1966 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; RILEVATO IN FATTO - che PIERLUIGI ERMINI ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia in data 25 marzo 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. (fatto commesso il 5 settembre 2015);

RITENUTO IN DIRITTO - che il proposto motivo, che denuncia l'erronea applicazione dell'art. 495 cod. pen. con conseguente erronea qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato, posto che, per giurisprudenza costante di questa Corte, integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai Carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Rv. 262658); il che è quanto verificatosi nel caso al vaglio, in cui l'imputato ha falsamente dichiarato di chiamarsi Bilotta Antonio, nato a Lamezia Terme il 20/10/1962, come comprovato dalla circostanza che con tali generalità risulta essere identificato nei due verbali redatti dai Pubblici Ufficiali procedenti; - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 Il consigliere estens