Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 19817/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19817/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19817/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALEAZZI ELISABETTA nato a TERNI il 01/12/1966 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che Galeazzi Elisabetta ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 15/02/2022, che ha confermato la condanna inflittale per il delitto di bancarotta semplice documentale, fatto commesso in data 19 maggio 2015 (data della sentenza dichiarativa di fallimento); - che con memoria in data 16 aprile 2023, il difensore della ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19817/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALEAZZI ELISABETTA nato a TERNI il 01/12/1966 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che Galeazzi Elisabetta ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 15/02/2022, che ha confermato la condanna inflittale per il delitto di bancarotta semplice documentale, fatto commesso in data 19 maggio 2015 (data della sentenza dichiarativa di fallimento); - che con memoria in data 16 aprile 2023, il difensore della ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

Parole chiave

Generato dall'IA
omissione della contabilità irregolarità finanziarie cattiva gestione bancarotta fraudolenta errore contabile inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
- che il ricorso è fondato, posto che coglie nel segno la proposta censura, perché correttamente evidenzia come, pur a fronte di specifica richiesta di applicazione dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
può anche essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello, in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALEAZZI ELISABETTA nato a TERNI il 01/12/1966 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che Galeazzi Elisabetta ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 15/02/2022, che ha confermato la condanna inflittale per il delitto di bancarotta semplice documentale, fatto commesso in data 19 maggio 2015 (data della sentenza dichiarativa di fallimento); - che con memoria in data 16 aprile 2023, il difensore della ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso è fondato, posto che coglie nel segno la proposta censura, perché correttamente evidenzia come, pur a fronte di specifica richiesta di applicazione dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen. avanzata all'udienza del 15 febbraio 2022 e riportata a verbale, la Corte di appello abbia omesso di debitamente motivare, nei termini imposti dal diritto vivente, circa le ragioni per cui è stata esclusa la particolare tenuità del fatto, nonostante l'astratta applicabilità dell'istituto al reato contestato: ciò, tenuto conto della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può anche essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello, in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, sentenza n. 2175, 25/1112020, dep. 2021, Rv. 280707); - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, ma senza rinvio, poiché il reato ascritto all'imputata si è estinto per intervenuta prescrizione il 19 novembre 2022.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 2